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News fiscali: rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari

 

Come prevede l’articolo 75 della legge 23 dicembre 2020 n.223 (Legge di bilancio), entro il 30 aprile 2021 i contribuenti interessati hanno la facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni e degli strumenti finanziari al 31 dicembre 2020, versando un’imposta sostitutiva del 2% sulla variazione tra il costo storico d’acquisto e il valore rideterminato.

QUANDO CONVIENE?

L’agevolazione conviene quando il contribuente intende cedere lo strumento o la partecipazione in quanto le plusvalenze determinate ai sensi dell’articolo 41 Legge 166/2013 (differenza tra corrispettivo ottenuto dalla cessione o il valore normale del bene se maggiore e il costo storico d’acquisto) sono soggette a tassazione separata nella misura dell’8%.
 

CHI RIGUARDA?

  1. Persone fisiche residenti
  2. Persone fisiche non residenti

Si applica ai seguenti strumenti posseduti alla data del 1° gennaio 2021:

  1. Le azioni o ogni altra partecipazione al capitale di società ed enti assimilati

anche esteri:

  1. I diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni
  2. Gli strumenti finanziari di cui all’allegato 2 della Legge n.165/2005 e s.m.i.
 

Aspetti da conoscere:

  • Criteri per la rideterminazione dei valori
  • Come determinare il costo storico d’acquisto
  • Come liquidare l’imposta e che documenti conservare
 


Scarica la Circolare a cura dei Dottori Commercialisti dello Studio Cecchetti, Albani & Associati
 

 

Contattati per assistenza, scrivendoci direttamente a: info@cecchettialbani.com

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